La nomina dell’amministratore di condominio è nulla se non viene indicato in modo chiaro e dettagliato il compenso, come richiesto dall’articolo 1129, comma 14, del Codice Civile.
Una delibera successiva che presenta il preventivo non basta a sistemare l’errore della prima nomina, che rimane quindi invalida.Il giudice ha quindi annullato la prima delibera, pur riconoscendo che la questione è ormai superata grazie alla successiva regolarizzazione. Tuttavia, ha condannato il condominio a rimborsare le spese legali.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3764, pubblicata il 9 maggio 2025.
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